Responsabilità Civile dei Medici e Covid-19

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Alcune considerazioni di carattere legale in merito alla Responsabilità Civile del personale sanitario in tempi di Covid-19

Su una rivista on line in un articolo avente come titolo “Responsabilità civile dei medici e coperture assicurative durante l’emergenza Covid-19” si legge:

Aiba, Associazione Italiana Broker di Assicurazione e riassicurazione, porta l’attenzione sulle tutele assicurative e sulla responsabilità civile del personale sanitario e delle strutture che operano in una situazione di emergenza come quella attuale in cui si sta facendo fronte al dilagante contagio di Covid19.

Due passaggi

  1. “È importante – spiega Luca Franzi, Presidente Aiba – che il perdurante stato emergenziale in cui operano strutture ed esercenti la professione sanitaria non venga considerato come un fattore di ‘aggravamento del rischio’ dalle Compagnie.
  2. “Abbiamo dunque fatto una proposta che mira a sancire straordinariamente che, per tutto il tempo di durata dello stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19, la responsabilità di chi esercita la professione sanitaria e delle strutture sanitarie, pubbliche e private, sia limitata alle sole condotte dolose”.

Sul primo punto:
l’aggravamento del rischio è previsto dall’art. 1898 del codice civile ed è reso inderogabile dall’art.1932: quindi, se in una qualche polizza vengono previste cose diverse (che non siano più favorevoli all’assicurato) tale patto è nullo e viene sostituito dalla norma di legge.
L’art. 1898, al primo comma, stabilisce che “il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio …”; sempre lo stesso art. 1898, al II^ comma recita:

II. “L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro
un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
dell’aggravamento del rischio.”

Ora, essendo passato un mese dalla manifestazione del Covid-19 e la conoscenza di tale fatto, purtroppo, è certamente nota a tutti, se le Compagnie non hanno inviato lettera raccomandata di disdetta ai contratti, vuol dire che li accettano così come sono e non possono più applicare limitazioni o rifiuti di indennizzo per questo motivo, anche quelli previsti dal comma V^ dell’art. 1898 c.c.

Sul secondo punto:
la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito il concetto:

“ … deve ritenersi che il fatto dannoso per il quale l’assicurazione (della responsabilità civile) è stipulata deve essere necessariamente colposo, e che l’assicurazione copra, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima …”

Quindi, per ciò che concerne la garanzia assicurativa (non la responsabilità civile degli operatori sanitari) per danni provocati a terzi, mi pare di potere affermare che la colpa grave sia già compresa nei contratti di assicurazione.
Discorso diverso potrebbe esserci sulla responsabilità amministrativa di natura contabile per gli operatori sanitari di fronte ai Giudici della Corte dei Conti per responsabilità (indiretta) imputabile all’Ente per fatto del dipendente (o del professionista incaricato), dove le norme prevedono che, chiunque cagioni un danno erariale, ne debba rispondere di fronte al Giudice Contabile per dolo o colpa grave.

Molte di queste figure hanno comunque provveduto a stipulare un copertura assicurativa per, mi si passi il termine, la “colpa grave contabile”.
Però, anche tale copertura non fosse prevista, occorre tenere presente che la Corte dei Conti, nel suo giudizio, non considera “i fatti”, come il Giudice Ordinario, ma valuta “il comportamento” tenuto dall’imputato e, in una situazione come quella che si è verificata in Italia con le situazioni che ha dovuto affrontare il personale sanitario, ben difficilmente potrà riconoscere la “colpa grave”.

Quanto sopra scritto, è stato fatto non per criticare l’intervento di AIBA che, anzi, bene ha fatto a richiedere “che, per tutto il tempo di durata dello stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19, la responsabilità di chi esercita la professione sanitaria e delle strutture sanitarie, pubbliche e private, sia limitata alle sole condotte dolose, (e ciò per evitare una marea di richieste di indennizzo da parte di chiunque che metterebbe ulteriormente in crisi sia le compagnie assicurative che le strutture pubbliche o private operanti nel settore della sanità), quanto per  tranquillizzare le persone che, in questo momento, sono in prima linea a fronteggiare una pandemia come il Covit-19.

Fonte: AssiWeb – Il portale della tecnica e della formazione assicurativa

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