Piani di Welfare Aziendale

Viene definito WELFARE AZIENDALE l’insieme coordinato e strutturato di iniziative con le quali le aziende si fanno carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, concedendo benefit e facilities non tanto in denaro quanto sotto forma di beni e servizi.

In sostanza, è tutto ciò che un’azienda fa o può fare per andare incontro alle esigenze dei propri dipendenti, migliorandone il benessere all’interno dell’azienda stessa.

I benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed hanno rilevanza sociale. Questo permette all'azienda di avere una forte detassazione (fino al 64%) ed ai tuoi dipendenti di incrementare il loro potere d'acquisto.

Un dipendente più soddisfatto è un dipendente più efficiente, coeso al team e fidelizzato agli obiettivi delle PMI.

Come è regolato il welfare aziendale nel TUIR ?
Normativamente è proprio il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) la fonte legislativa nella quale si trova la regolazione di quello che oramai è a tutti noto come "welfare aziendale" benché questa espressione non si trovi in alcun dispositivo legislativo.
Ancor più nello specifico, gli articoli a cui guardare sono il 51 (che concerne il reddito da lavoro dipendente) e il citato 100 (che regola il trattamento degli "oneri di utilità sociale").

Quali sono i vantaggi economici per l’impresa ?
La non ricomprensione dei beni e servizi di welfare nel reddito da lavoro comporta vantaggi rilevanti tanto per l’impresa, quanto per il lavoratore.
I vantaggi per l’impresa consistono nella deducibilità del valore del piano di welfare (in misura totale o entro il 5 per mille delle spese per il personale dipendente a seconda della tipologia di welfare), nella non maturazione degli istituti contrattuali e, soprattutto, nella completa esenzione contributiva del valore dei beni e servizi riconosciuti al lavoratore.

Quali sono i vantaggi economici per il lavoratore ?
Il vantaggio è estremamente rilevante anche per il lavoratore dipendente beneficiario delle misure di welfare, che le riceve per il loro intero valore, senza che questo sia decurtato da tassazione e senza alcun contributo a suo carico. Il "netto percepito" quindi è estremamente più elevato di quello scaturente da qualsiasi forma di riconoscimento monetario (anche allorquando detassata), a parità di costo lordo.

Assistenza Sanitaria

ASSISTENZA SANITARIA
(Art. 51, comma 2, lett. a)
Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Versati in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (non per atto unilaterale volontario).

Fino a € 3.615,20/anno
Ai fini del calcolo del limite computano anche i contributi di assistenza sanitaria versati ai Fondi integrativi del SSN, (art. 10, c.1, lett. e-ter).
Il limite può essere superato godendo comunque della non ricomprensione nel reddito da lavoro se sono destinati a questo beneficio i fondi del premio di produttività detassato.

  • Generalità della forza lavoro o singole ed omogenee categorie di dipendenti
  • Possono essere beneficiari anche i familiari (se inclusi nel piano del dipendente)

LTC e great disease

LONG TERM CARE e GREAT DISEASE
(Art. 51, comma 2, lett.f-quater del TUIR)
Contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie

I benefici possono essere riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente (deducibili dal reddito
di impresa in misura del 5 per mille delle spese per il personale dipendente) o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (interamente deducibili)

Nessun Limite

  • Generalità della forza lavoro o singole ed omogenee categorie di dipendenti
  • Sono esclusi i familiari