Nuova R.C. dell’Avvocato

Assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni.

Le caratteristiche delle polizze RC degli avvocati sono state uniformate e, al più presto, tutti i legali devono “trasformare” il proprio contratto attenendosi a quanto indicato con Decreto del 22/9/2016.

Lo scorso 22/9 è stato emanato il decreto legislativo del Ministero della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/10) in cui sono stati fissati i requisiti minimi che la polizza di RC professionale dovrà prevedere per la copertura dell’attività svolta dagli Avvocati.

Sotto elencate le principali previsioni contenute nel decreto:

  • colpa grave dell’assicurato e copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi dai collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
  • copertura di qualsiasi tipologia di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro.
  • copertura della responsabilità civile per pregiudizi arrecati ai clienti ed ai terzi in genere.
  • copertura dei danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.in caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, la polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per l’intero danno, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

La polizza dovrà inoltre prevedere:

  • una retroattività illimitata.
  • una postuma di dieci anni in caso di cessazione dell’attività dell’assicurato durante il periodo di polizza.
  • l’esclusione del diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento.

Queste nuove disposizioni avranno effetto dal prossimo 11/10/2017.

La proposta: