E’ bene sapere che:

In Italia l’attività di intermediazione assicurativa è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) e che hanno la residenza o la sede legale in Italia o di un altro Stato membro.

IVASS-150X

Il registro è tenuto dall’IVASS ed è composto da 6 sezioni distinte;
Sez. A, B, C, D, E e F

  • Le sezioni A e B del RUI sono dedicate rispettivamente agli Agenti e ai Brokers.
  • La sezione C del RUI è dedicata ai produttori diretti che svolgono, in via sussidiaria rispetto all’attività principale e senza obbligo di orario e risultato, l’intermediazione delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni infortuni e malattia per conto di imprese di assicurazione.
  • La sezione D è dedicata alle banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico Bancario, agli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario, alle società di intermediazione mobiliare SIM autorizzate ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria e a Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta.
  • La sezione E è dedicata infine ai dipendenti, ai collaboratori, ai produttori e agli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D (e cioè degli agenti, dei brokers, delle banche e degli altri intermediari finanziari) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
  • La sezione F è dedicata agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che svolgono la attività in forma propedeutica alla propria attività principale (Agenzie di viaggio, Venditori d’auto, ecc,) e operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

FORMAZIONEPer l’iscrizione nelle sezioni C, E ed F non è previsto il superamento di un esame di abilitazione, ma si richiede il possesso di “cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano”.
I requisiti di professionalità sono in questo caso accertati da un attestato con esito positivo che dimostri la partecipazione a corsi di formazione professionali tenuti dall’impresa di assicurazioni o dall’intermediario (di 60 ore, in aula o in modalità E-Learning), da effettuare nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, tale obbligo di formazione iniziale sussiste anche per gli addetti all’attività di intermediazione operanti all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto alle sezioni A, B e D).

Le imprese e gli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D sono quindi tenuti a impartire ai produttori e a tutti gli altri soggetti incaricati una formazione assicurativa adeguata in rapporto ai prodotti e all’attività svolta.

E’ altresì opportuno sapere che:

Tutti i soggetti sopraindicati sono soggetti alla vigilanza dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che si occupa anche di tenere il registro, e per questo motivo sono tenuti al pagamento annuale di un contributo di vigilanza.

manette-215-xIl Codice delle Assicurazioni prescrive che solo i soggetti iscritti nel registro possono esercitare attività di intermediazione assicurativa. L’esercizio di questa attività in mancanza di iscrizione al registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con una multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

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