cdaAmministratori e dirigenti, indipendentemente dalle dimensioni delle società amministrate o alla struttura delle stesse, devono rispondere a tre semplici criteri nell’assolvere alle loro mansioni:

Diligenza Lealtà e Osservanza

Dirigenti ed Amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere per errori, omissioni o mancato rispetto di doveri in relazione a:

  • violazione dell’obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti
  • richieste di risarcimento derivanti da “mala gestio”/cattiva amministrazione del patrimonio aziendale
  • violazione di leggi e regolamenti, statuti, atti costitutivi
  • fallimento, bancarotta semplice ed altre procedure concorsuali
  • violazione degli impegni assunti con i creditori
  • mobbing e discriminazioni in genere
  • violazioni di accordi aziendali
  • violazioni di legge sulla privacy
  • violazioni relative al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro
  • mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/01

Tutte fattispecie che devono essere tassativamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.
Inoltre, questi professionisti sono, nella maggior parte dei casi, solidalmente responsabili tra di loro: può accadere che l’atto illecito di uno di essi possa ripercuotere i propri effetti anche sugli altri, anche se questi avevano agito correttamente.

 

Un comune fraintendimento . . .

Si pensa che gli amministratori di una società di diritto privato abbiano responsabilità limitate, ma non è così dato che, essi, sono illimitatamente responsabili e ne rispondono col proprio patrimonio personale.
Infatti, oggi gli amministratori sono esplicitamente tenuti ad agire in modo strutturato e la diligenza richiesta passa da quella generica (del “buon padre di famiglia”) a quella specifica richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro competenze.
Ciò è dovuto anche alla riforma del diritto societario, che ha aggravato notevolmente il ruolo di amministratore di società.
Tale riforma ha fissato competenze e responsabilità ancora più rigide a carico di tali figure, obblighi di maggiore trasparenza e pubblicità delle informazioni societarie e forme di tutela ancora più forti a favore degli interessi degli azionisti/soci di minoranza e, in generale, a favore degli investitori.
Le responsabilità degli amministratori di aziende di piccole e medie dimensioni sono le medesime di quelle maggiori e, le responsabilità legate alle loro posizioni stanno crescendo, considerata la sempre maggiore attenzione degli organi di controllo governativo.

 

Per quale motivo un’azienda dovrebbe acquistare una polizza D&O?

  • Senza un’assicurazione, un amministratore può essere costretto ad indebitarsi anche solo per pagare i costi di difesa legale, normalmente da sostenersi per lunghi periodi di tempo.
  • Gli amministratori e i sindaci sono solidalmente responsabili tra di loro: da ciò deriva che, l’atto illecito degli uni, possa riverberare i propri effetti anche sugli altri, anche se questi avevano agito correttamente.
  • Oggi qualunque società può sopportare facilmente il costo di una polizza D&O, che parte da poche migliaia di euro.

D&O: QUESITI MAGGIORMENTE RICHIESTI 

Chi sono gli Assicurati?
R: L’Assicurazione D&O tutela ogni persona fisica che ha la qualifica di Amministratore, Consigliere, Membro del Consiglio di Gestione, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente della società per atti illeciti commessi nell’esercizio della propria attività lavorativa all’interno dell’Azienda.
Cosa copre la polizza D&O?
R: La polizza tutela il patrimonio personale degli Assicurati (i Dirigenti), tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.
Sono previste delle franchigie a carico degli Assicurati?
R: No
Quale è l’estensione territoriale della copertura?
R: Mondo intero escluso USA e Canada
La polizza prevede, dopo la sua cessazione, anche un maggior termine per la notifica dei sinistri (cosiddetta postuma)?
R: Si, in caso di mancato rinnovo del contratto e purché non venga stipulata altra copertura similare, il Dirigente ha la facoltà di attivare un periodo di osservazione di 72 mesi versando un premio pari al 150% dell’ultimo premio pagato.
Come opera la polizza durante il suddetto periodo di osservazione?
R: Durante il periodo di osservazione vengono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante tale periodo nei confronti degli Assicurati, in relazione a errori, omissioni o violazioni degli obblighi di legge compiuti fino alla data di non rinnovo della polizza.
In polizza sono coperte anche le cause di lavoro?
R: Si, tra le estensioni di garanzia viene concessa in via automatica anche tale estensione, che garantisce gli individui assicurati anche da richieste di risarcimento danni per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato.
Se la richiesta di risarcimento danni per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato di cui sopra è avanzata anche nei confronti della Società?
R: La Società non rientra nella copertura poiché si tratta di estensione di garanzia che tutela le persone fisiche assicurate.
Nelle condizioni normative della copertura assicurativa quali sono le esclusioni di maggiore rilievo?
R: Non sono coperti: il dolo, il rischio professionale, il rischio inquinamento (anche se per quest’ultimo si anticipano i costi di difesa), i contenziosi in corso o conosciuti in data
antecedente alla data di decorrenza della polizza, i danni a cose o a persone, le sanzioni e/o multe.
Quali possono essere alcune tipiche tipologie di sinistro coperte dalla D&O?
R: Violazione dell’obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti; richieste di risarcimento derivanti da
“mala gestio”/cattiva amministrazione del patrimonio aziendale; violazione di leggi e regolamenti;
fallimento, bancarotta ed altre procedure concorsuali; violazione degli impegni assunti con i
creditori; mancato rispetto della normativa pubblica; mobbing e discriminazioni in genere;
violazioni di accordi aziendali; violazioni di legge sulla privacy; violazioni relative al mancato
rispetto della normativa sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro; mancato rispetto delle
disposizioni previste dal D.lgs 231/01; indebita percezione di erogazioni pubbliche; violazione di
norme sulla pubblicità, … etc.
Che differenza c’è tra copertura D&O ed RC Professionale?
R: La D&O copre le richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità civile gestionale e manageriale degli assicurati, così come previsto dagli articoli del Codice Civile 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393 bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2394 bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo), 2396 (Direttori generali), 2407 (Responsabilità).
La RC Professionale copre le richieste di risarcimento derivanti da danni patrimoniali cagionati ai
clienti e derivanti da errori, negligenze, ritardi od omissioni della società o dei suoi dipendenti
nell’esercizio della propria attività sociale.
In che forma opera la polizza?
R: La polizza opera in forma Claims Made; ovvero, sono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza nei confronti degli Assicurati, non conosciuti alla data di decorrenza della polizza stessa.