Un dato che riporta l’attenzione sulle dichiarazioni in polizza
Secondo quanto riportato da Ilfattoquotidiano.it, un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG avrebbe rilevato che circa 1,4 milioni di automobilisti italiani hanno fornito informazioni non veritiere alla propria compagnia assicurativa. Il dato riguarda il comparto RC auto privata e mette in evidenza un fenomeno spesso sottovalutato: la falsa dichiarazione non è solo un problema “formale”, ma può incidere sulla validità del rapporto assicurativo e sulle conseguenze economiche di un sinistro.
La notizia non consente di conoscere i singoli casi né le circostanze specifiche delle dichiarazioni contestate. Tuttavia, è un punto di partenza utile per capire perché dati come residenza, classe di merito, conducente abituale, uso del veicolo o presenza di neopatentati non siano dettagli secondari. Sono elementi che contribuiscono alla valutazione del rischio e alla determinazione del premio.
Il rischio non è solo pagare meno premio
Nel rapporto assicurativo, il contraente è tenuto a fornire informazioni corrette e complete. Quando una compagnia valuta una polizza RC auto, costruisce il prezzo e le condizioni contrattuali sulla base dei dati ricevuti. Se quei dati sono inesatti o reticenti, il problema può emergere al momento del sinistro, cioè quando la copertura deve concretamente funzionare.
In casi analoghi, la disciplina civilistica sulle dichiarazioni inesatte o reticenti, contenuta negli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, può comportare conseguenze diverse a seconda della gravità della condotta, della presenza di dolo o colpa grave e del collegamento tra informazione omessa o falsa e rischio assicurato. Si può arrivare, nei casi previsti, all’annullamento del contratto, al recesso dell’assicuratore, alla riduzione della prestazione o alla rideterminazione delle condizioni economiche.
Le conseguenze economiche per l’automobilista
Il primo effetto può essere immediato: una richiesta di integrazione del premio o una contestazione della compagnia sulle condizioni applicate. Ma il profilo più delicato riguarda il sinistro. Nella RC auto obbligatoria, il terzo danneggiato gode di una tutela speciale; ciò significa che la compagnia può essere tenuta a risarcire il danneggiato secondo le regole del Codice delle assicurazioni private.
Questo non esclude, però, che in presenza dei presupposti l’impresa possa esercitare una rivalsa nei confronti dell’assicurato o del contraente, recuperando in tutto o in parte quanto pagato al terzo. A questi importi possono aggiungersi costi legali, consulenze, gestione della controversia e, in prospettiva, un peggioramento della posizione assicurativa del cliente, con rinnovi più difficili o condizioni meno favorevoli.
L’eventuale rilevanza penale appartiene a un piano distinto e va accertata caso per caso, solo quando la condotta integri gli elementi di uno specifico reato. Non ogni dichiarazione inesatta comporta automaticamente conseguenze penali, ma può comunque produrre effetti patrimoniali rilevanti.
L’obbligo RC auto e perché la correttezza dei dati conta
La vicenda richiamata dall’indagine riguarda una copertura che, per i veicoli a motore soggetti alla disciplina, non è facoltativa. L’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è obbligatoria ai sensi dell’articolo 122 del d.lgs. 209/2005 e dell’articolo 193 del Codice della strada.
Sono interessati i soggetti tenuti ad assicurare il veicolo, tra cui proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore in locazione finanziaria, secondo la disciplina applicabile. La copertura riguarda i danni cagionati a terzi dalla circolazione o dall’uso del veicolo come mezzo di trasporto, con i massimali minimi previsti dalla legge.
L’obbligo è vigente e continuativo: la copertura deve essere operante quando il veicolo rientra nell’ambito dell’obbligo assicurativo, salve le deroghe o sospensioni previste dalla normativa. La circolazione o l’utilizzo del veicolo senza copertura può comportare sanzioni amministrative, cessazione della circolazione e misure sul veicolo secondo l’articolo 193 del Codice della strada. Le garanzie accessorie, come tutela legale, assistenza, furto, incendio o kasko, restano invece normalmente facoltative, salvo specifiche pattuizioni.
Chi può essere coinvolto nei casi analoghi
In termini generali, il contraente può essere chiamato a rispondere verso l’impresa assicurativa se ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti rilevanti per l’assunzione del rischio o per il calcolo del premio. L’assicurato o il proprietario del veicolo può essere esposto a rivalsa quando, dopo il pagamento al terzo danneggiato, emergano condizioni contrattuali o legali che consentano il recupero.
Anche l’intermediario può essere coinvolto, in astratto, se la raccolta o la trasmissione delle informazioni è avvenuta in modo negligente o incompleto. La responsabilità, però, dipende sempre dalle circostanze concrete, dalla documentazione disponibile e dagli obblighi professionali applicabili.
Come prevenire contestazioni e rivalse
La prima misura di prevenzione è verificare periodicamente che i dati presenti in polizza siano aggiornati: residenza, classe di merito, conducente abituale, utilizzo del veicolo, chilometraggio dichiarato e presenza di conducenti giovani o neopatentati. Un cambiamento apparentemente semplice può incidere sul rischio e deve essere valutato prima che diventi un problema in fase di sinistro.
È utile anche controllare le clausole di rivalsa, soprattutto quando la polizza prevede condizioni particolari di guida o limiti legati ai conducenti. Conservare preventivi, dichiarazioni rese, scambi con intermediari, comparatori o canali online permette di ricostruire con maggiore chiarezza ciò che è stato comunicato.
Le coperture che possono aiutare nella gestione del rischio
La RC auto obbligatoria resta la copertura centrale per i danni a terzi derivanti dalla circolazione. Accanto ad essa, una polizza di tutela legale può essere valutata per sostenere le spese di assistenza in caso di controversie con la compagnia, richieste di rivalsa o contestazioni sulla validità della copertura, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto.
Per gli intermediari assicurativi, assume rilievo anche la responsabilità civile professionale, che può intervenire, secondo le condizioni di polizza, in caso di errori nella raccolta, trasmissione o verifica delle informazioni rese dal cliente.
Il dato emerso dall’indagine non va letto solo come un fenomeno statistico, ma come un promemoria operativo: una polizza funziona correttamente quando il rischio è dichiarato in modo corretto. Verificare periodicamente le proprie coperture assicurative insieme al proprio broker di fiducia aiuta a conoscere i propri rischi, prevenire contestazioni e gestire con maggiore consapevolezza le conseguenze economiche di un evento imprevisto.
Fonte: Ilfattoquotidiano.it
Riferimenti normativi citati: Art. 122 d.lgs. 209/2005 – obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi relativa ai veicoli a motore nei casi previsti dal Codice delle assicurazioni private; Artt. 1892 e 1893 c.c. – disciplina delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze del contraente, con conseguenze diverse a seconda della presenza o meno di dolo o colpa grave; Art. 144 d.lgs. 209/2005 – azione diretta del danneggiato nella RC auto e regole sui rapporti tra tutela del terzo e possibili eccezioni o rivalse dell’assicuratore