Il dato sui furti d’auto e il rischio che riguarda proprietari e imprese
La notizia riportata da Smartworld.it, sulla base dei dati diffusi da LoJack, evidenzia un fenomeno di forte rilievo per il mercato italiano: nel 2023 sarebbero stati rubati circa 132.000 veicoli, rendendo l’Italia il Paese europeo più colpito dai furti d’auto. Lo stesso contesto segnala che, nel primo semestre 2026, LoJack ha recuperato 1.230 veicoli per un valore stimato di 46 milioni di euro.
Il dato non descrive soltanto un problema di sicurezza urbana. Per famiglie, professionisti e aziende, il furto di un veicolo può trasformarsi rapidamente in una perdita patrimoniale rilevante, soprattutto quando il mezzo è recente, finanziato, in leasing o indispensabile per lavorare.
Dal furto del mezzo alla perdita economica complessiva
Il primo danno è evidente: la perdita totale o parziale del valore commerciale del veicolo. Tuttavia, in casi analoghi, l’impatto economico non si esaurisce nel valore dell’auto sottratta. Possono aggiungersi costi per un mezzo sostitutivo, spese amministrative, pratiche di denuncia, annotazione della perdita di possesso, eventuale recupero, custodia e ripristino del veicolo se viene ritrovato danneggiato.
Per un privato, tutto questo può significare dover anticipare somme non previste. Per un’impresa, un artigiano, un noleggiatore o una flotta aziendale, il furto può incidere anche sulla continuità operativa: fermo attività, ritardi nelle consegne, perdita di reddito o impossibilità temporanea di erogare un servizio.
Il dato sui recuperi LoJack conferma inoltre un punto importante: il ritrovamento del veicolo non coincide necessariamente con la chiusura del problema. Un mezzo recuperato può presentare danni, manomissioni, perdita di componenti o costi di ripristino che devono essere gestiti correttamente anche sul piano assicurativo.
RCA obbligatoria e garanzia furto: due piani da non confondere
La notizia sui furti d’auto richiama una distinzione essenziale. In Italia è obbligatoria l’assicurazione della responsabilità civile auto per i veicoli a motore nei casi previsti dalla legge. L’obbligo riguarda i soggetti tenuti a garantire la copertura RCA del veicolo, tra cui proprietario e soggetti assimilati, come usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
La norma di riferimento è l’art. 122 del d.lgs. 209/2005, insieme all’art. 193 del Codice della strada. Questa copertura riguarda la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione o dall’utilizzo del veicolo nei casi previsti dalla normativa. Non è invece obbligatoria per legge una garanzia furto generalizzata: la perdita patrimoniale derivante dalla sottrazione del mezzo resta normalmente una copertura facoltativa.
La copertura RCA deve essere operante quando il veicolo è soggetto all’obbligo assicurativo, salvo le ipotesi di deroga o sospensione previste dalla normativa vigente. La mancata copertura RCA può comportare, secondo l’art. 193 del Codice della strada, sanzione amministrativa pecuniaria, cessazione della circolazione e misure sul veicolo. Non risultano invece sanzioni per la mancata stipula della garanzia furto, proprio perché non si tratta di copertura obbligatoria generalizzata.
Responsabilità possibili nei casi analoghi
Nei furti di veicoli, la responsabilità principale può riguardare l’autore della sottrazione, che in astratto può essere chiamato a rispondere civilmente dei danni patrimoniali causati, ferma la distinta eventuale responsabilità penale.
Il proprietario o l’utilizzatore non è automaticamente responsabile del furto subito. Tuttavia, in casi analoghi, possono assumere rilievo le cautele adottate, soprattutto se il mezzo era affidato a terzi, inserito in una flotta o coinvolto successivamente in danni a terzi. Se il veicolo rubato viene utilizzato per circolare e provoca danni, occorre distinguere la responsabilità da circolazione dalla sottrazione illecita: il proprietario o i soggetti assimilati possono difendersi provando che la circolazione è avvenuta contro la loro volontà.
Può inoltre sorgere una responsabilità del gestore di un parcheggio custodito, autorimessa, deposito, officina o concessionaria, se aveva assunto un obbligo di custodia e il furto è riconducibile a inadempimento o carenze organizzative rilevanti.
Prevenzione, procedure e coperture da verificare
Davanti a numeri come quelli riportati, la prevenzione non può limitarsi alla scelta di un antifurto. È opportuno verificare se la polizza auto include espressamente la garanzia furto totale e parziale, controllando scoperti, franchigie, limiti territoriali, esclusioni e documenti richiesti in caso di sinistro.
Va poi controllato il criterio di liquidazione: valore commerciale, valore assicurato, valore a nuovo o eventuale garanzia GAP, particolarmente rilevante per veicoli nuovi, finanziati o in leasing. Possono avere un ruolo anche assistenza stradale, veicolo sostitutivo, tutela legale auto e, per parcheggi o autorimesse, coperture di responsabilità civile del custode.
Per flotte aziendali, noleggiatori e società di leasing, sono decisive procedure interne chiare su custodia delle chiavi, parcheggio, tracciamento, denuncia tempestiva e gestione dei veicoli recuperati danneggiati. Localizzatori satellitari e sistemi di recupero possono ridurre il tempo di intervento e, in alcuni casi, incidere sulle condizioni assicurative, se previsto dalla compagnia.
Una verifica periodica del rischio
Il dato sui 132.000 veicoli rubati in Italia mostra che il furto auto non è un evento marginale, ma un rischio patrimoniale concreto. Conoscere la differenza tra obbligo RCA e copertura furto facoltativa è il primo passo per evitare false sicurezze.
Per questo è utile verificare periodicamente le proprie coperture, il valore assicurato e le procedure di gestione del sinistro insieme al proprio broker di fiducia, così da valutare se la protezione disponibile è coerente con l’uso reale del veicolo e con le conseguenze economiche che un furto potrebbe generare.
Fonte: Smartworld.it
Riferimenti normativi citati: Art. 2043 c.c. – responsabilità aquiliana per fatto illecito e risarcimento del danno ingiusto.; Art. 2054 c.c. – responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e rilievo della prova della circolazione contro la volontà del proprietario o dei soggetti assimilati.; Art. 122 d.lgs. 209/2005 – obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per i veicoli a motore nei casi previsti dal Codice delle assicurazioni private.