Dal provvedimento della Procura al tema del rischio
La notizia riportata da ANSA riguarda la chiusura delle indagini da parte della Procura di Genova per il crollo della gru che, nel novembre 2024, era finita su una Rsa in via Chiodo, nel quartiere Castelletto. Secondo il titolo della notizia, il provvedimento riguarda sei persone.
Al di là degli sviluppi giudiziari, sui quali sarà l’autorità competente a pronunciarsi, l’episodio richiama un rischio molto concreto: l’utilizzo di gru e mezzi di sollevamento in prossimità di immobili abitati o di strutture sensibili. Una Rsa, per sua natura, ospita persone potenzialmente fragili e richiede continuità assistenziale. Per questo un evento che coinvolge una gru non produce soltanto un danno materiale, ma può incidere sull’organizzazione, sulla sicurezza e sulla gestione operativa della struttura colpita.
Quando il danno non è solo alla struttura
In casi analoghi, le conseguenze economiche possono essere rilevanti e articolate. Il primo livello riguarda i danni diretti all’immobile: coperture, facciate, impianti, arredi, parti strutturali e ogni elemento coinvolto dall’impatto. A questi si aggiungono i costi di messa in sicurezza, puntellamento, rimozione dei detriti, demolizione controllata e ripristino.
Il secondo livello è spesso meno visibile, ma altrettanto importante. Una struttura socio-sanitaria può dover limitare o interrompere l’attività, trasferire temporaneamente gli ospiti, sostenere maggiori costi operativi o perdere ricavi. Possono inoltre emergere richieste risarcitorie da parte di proprietari, gestori, utenti, familiari, lavoratori o altri soggetti danneggiati, oltre a spese legali, tecniche e peritali necessarie per ricostruire le cause e quantificare i danni.
Gli obblighi assicurativi da non confondere con le coperture facoltative
In un evento che coinvolge una gru, è importante distinguere tra obblighi di legge e polizze volontarie. Per le attività di cantiere e per l’uso di macchine, apparecchi e impianti, può essere direttamente rilevante l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’obbligo riguarda i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti addetti ad attività considerate rischiose dalla legge; nel contesto di lavori con macchine e attrezzature rilevano in particolare imprese edili, imprese che utilizzano apparecchi e impianti e, nei casi previsti, lavoratori autonomi soggetti all’obbligo assicurativo. La copertura tutela gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori assicurati, ma non copre i danni subiti da terzi o dagli immobili colpiti.
La denuncia di iscrizione o di esercizio deve essere presentata all’INAIL contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa rischiosa; il premio è poi versato secondo le scadenze di autoliquidazione previste. In caso di mancata o tardiva denuncia, o di mancato o insufficiente pagamento del premio, sono previsti recupero dei premi dovuti e sanzioni civili, ferma restando la tutela del lavoratore nei limiti del principio di automaticità delle prestazioni.
Un ulteriore obbligo può riguardare i professionisti iscritti a ordini o collegi, come ingegneri, architetti o geometri eventualmente incaricati di progettazione, direzione, coordinamento o verifica. L’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 prevede per loro l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile professionale. L’obbligo è efficace decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto e la sua violazione costituisce illecito disciplinare. Anche in questo caso, però, non si tratta della copertura dell’impresa o della gru, ma della responsabilità derivante dall’attività professionale svolta.
Responsabilità possibili nei casi analoghi
La chiusura delle indagini non equivale, di per sé, a un accertamento definitivo di responsabilità. Nei casi analoghi, la responsabilità civile può dipendere dal ruolo concretamente svolto dai diversi soggetti. Può essere chiamato a rispondere chi aveva la custodia della gru o dell’area, se il danno è riconducibile alla cosa in custodia, salvo prova del caso fortuito.
L’impresa che utilizza la gru può essere coinvolta per errori operativi, carenze manutentive o difetti organizzativi. Il proprietario o noleggiatore può assumere rilievo se emergono difetti del mezzo, manutenzione inadeguata o consegna di attrezzatura non idonea. Anche committenti e tecnici possono essere coinvolti, nei limiti dei rispettivi poteri e incarichi. La responsabilità penale, invece, resta distinta e richiede l’accertamento personale della colpa secondo le regole del processo.
Prevenzione, contratti e assicurazioni
La prevenzione passa da verifiche tecniche, manutenzione, corretta conduzione della gru e chiarezza contrattuale. Nei contratti di appalto e noleggio è essenziale stabilire chi risponde di montaggio, manutenzione, verifiche periodiche, collaudi e conduzione del mezzo, allineando tali obblighi alle polizze effettivamente in essere.
Sul piano assicurativo, possono intervenire diverse coperture, sempre secondo le condizioni contrattuali. La RCT/RCO dell’impresa va verificata per i danni da uso di gru, mezzi di sollevamento e macchine operatrici, con massimali adeguati a danni gravi a persone e immobili vicini. Una polizza CAR può prevedere garanzie per danni all’opera, danni a terzi, spese di demolizione, sgombero e messa in sicurezza. Per la struttura colpita possono essere rilevanti coperture All Risks Property, incendio e rischi speciali, oltre a garanzie per interruzione di attività e maggiori costi.
Eventi come quello avvenuto a Genova ricordano che il rischio non riguarda solo chi utilizza un mezzo, ma anche chi vive, lavora o gestisce attività nelle vicinanze. Conoscere le proprie esposizioni, verificare obblighi, contratti e coperture non elimina il rischio, ma consente di affrontarlo con maggiore consapevolezza. Per questo è utile riesaminare periodicamente le proprie polizze insieme al proprio broker di fiducia.
Fonte: ANSA.it
Riferimenti normativi citati: Art. 2051 c.c. – responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, rilevante quando il danno derivi da una gru, da un’attrezzatura o da un’area di cantiere sotto controllo di un soggetto.; Art. 2050 c.c. – responsabilità per esercizio di attività pericolose, astrattamente rilevante per attività che comportano rischi elevati per terzi se svolte senza adeguate cautele.; Art. 2049 c.c. – responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito dei dipendenti e ausiliari nell’esercizio delle incombenze affidate.