Dal boato di via Longo al rischio gas negli edifici
La notizia diffusa da ANSA riferisce di un’esplosione nel centro di Bergamo, in un edificio di via Longo, causata da una fuga di gas. Il bilancio riportato è di otto feriti, due dei quali gravi. Sono pochi elementi, ma sufficienti per richiamare l’attenzione su un rischio domestico e patrimoniale che può produrre conseguenze molto estese.
In casi come questo, l’evento iniziale può essere circoscritto a un impianto, a un apparecchio o a una porzione dell’edificio, ma gli effetti possono coinvolgere persone, unità immobiliari, parti comuni, beni di terzi e attività presenti nello stabile. La fuga di gas, se non intercettata in tempo, può trasformarsi in un’esplosione con danni non solo immediati, ma anche prolungati nel tempo.
I danni non si fermano al fabbricato
Un’esplosione in un edificio può provocare danni materiali alla struttura, agli appartamenti, agli arredi e alle parti comuni. Possono aggiungersi danni a immobili vicini, veicoli, merci o attrezzature appartenenti a terzi. Quando vi sono feriti, come nel caso riportato a Bergamo, entrano inoltre in gioco lesioni personali, invalidità temporanee o permanenti e, nei casi più gravi, conseguenze ancora più serie.
Accanto al danno diretto esistono costi spesso rilevanti: messa in sicurezza, sgombero, puntellamento, demolizione, ripristino, perizie tecniche e assistenza legale. Gli occupanti possono dover sostenere spese per sistemazioni temporanee, trasferimenti e custodia dei beni. Se nell’edificio operano attività commerciali o professionali, l’inagibilità dei locali può generare interruzione dell’attività, perdita di reddito e maggiori costi operativi.
La copertura nazionale per i clienti gas
Per gli incidenti da gas esiste una tutela assicurativa particolare, spesso poco conosciuta. La disciplina ARERA prevede una copertura assicurativa automatica a favore dei clienti finali del gas, stipulata dal Comitato Italiano Gas per conto dei clienti finali assicurati.
La copertura riguarda, secondo il perimetro previsto dalla regolazione, i clienti finali che usano, anche occasionalmente, gas naturale o altro gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto. Vi rientrano in particolare utenze domestiche, condomìni con uso domestico e utenze per attività di servizio pubblico o altri usi con misuratori fino alla classe G25. Sono escluse, secondo la disciplina ARERA, le utenze di gas naturale per autotrazione e le utenze non domestiche con misuratore superiore a G25, salvo diversa qualificazione prevista dalla disciplina applicabile.
Gli eventi interessati sono gli incidenti da gas derivanti dall’uso del gas a valle del punto di riconsegna, generalmente il contatore, inclusi danni materiali a immobili e cose, infortuni e conseguenze della responsabilità civile verso terzi. La base normativa è rappresentata dalla Deliberazione ARERA 19 marzo 2024, 85/2024/R/gas, con relativo Allegato A, e dalla Deliberazione ARERA 26 novembre 2024, 498/2024/R/gas, per il corrispettivo applicato dal 1 gennaio 2025.
La disciplina è prevista per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Il corrispettivo annuo decorre dal 1 gennaio 2025 ed è stato determinato da ARERA in 0,45 euro all’anno per punto di riconsegna assicurato, con possibilità di aggiornamenti secondo la regolazione applicabile. Non risulta un obbligo di stipula individuale a carico del cliente finale: la copertura opera automaticamente per chi rientra nel perimetro. Eventuali inadempimenti riguardano i soggetti tenuti alla gestione, stipula, finanziamento e applicazione del corrispettivo, non una sanzione assicurativa diretta per il cliente domestico che non sottoscriva una polizza autonoma.
Responsabilità possibili nei casi analoghi
L’accertamento delle cause di un’esplosione è sempre tecnico e giuridico. Senza entrare nella vicenda di Bergamo, nei casi analoghi può sorgere una responsabilità del custode dell’immobile, dell’impianto o dell’apparecchio da cui origina la fuga, se non viene provato il caso fortuito. Il riferimento civilistico principale è l’articolo 2051 del Codice civile, relativo ai danni cagionati da cose in custodia.
Il proprietario può essere coinvolto quando il danno dipenda da difetti dell’immobile o da carenze manutentive rientranti nella sua sfera di controllo. Il conduttore o utilizzatore può essere chiamato a rispondere se l’evento deriva da uso improprio, omissioni di custodia o interventi non autorizzati. Il condominio può essere interessato quando l’origine riguarda parti comuni o impianti comuni. Installatori e manutentori possono essere coinvolti se il danno dipende da errori di installazione, verifica o riparazione, sempre previa verifica del nesso causale.
La responsabilità civile riguarda il risarcimento dei danni. La responsabilità penale, distinta e autonoma, richiede invece l’accertamento personale di una condotta penalmente rilevante e non può essere desunta automaticamente dal solo verificarsi dell’esplosione.
Prevenzione e assicurazione: cosa verificare
La prevenzione passa anzitutto dalla gestione documentata degli impianti. Certificazioni, libretti, rapporti di manutenzione e verifiche periodiche di impianti a gas, caldaie, canne fumarie e parti comuni devono essere conservati e aggiornati. In caso di sinistro, questi documenti aiutano anche a ricostruire correttamente la storia manutentiva.
Sul piano assicurativo, la polizza Incendio può avere un ruolo importante, ma va letta con attenzione. È necessario verificare che includa espressamente scoppio, esplosione e danni da fuga di gas, sia per il fabbricato sia per il contenuto. Vanno controllati massimali, franchigie e limiti per demolizione, sgombero, puntellamento, messa in sicurezza e ricerca o riparazione del guasto.
Per condomìni e proprietari è importante verificare anche la responsabilità civile per danni a terzi, con massimali adeguati a scenari che possono includere lesioni personali gravi. Le attività commerciali o professionali presenti in un edificio dovrebbero valutare, in base alle condizioni contrattuali, garanzie per interruzione di attività, perdita di reddito e maggiori costi di esercizio.
L’esplosione avvenuta a Bergamo ricorda che un rischio tecnico può diventare rapidamente un problema umano, patrimoniale e organizzativo. Conoscere le proprie esposizioni, mantenere gli impianti sotto controllo e verificare periodicamente le coperture assicurative insieme al proprio broker di fiducia è un modo concreto per affrontare con maggiore consapevolezza eventi che nessuno può permettersi di sottovalutare.
Fonte: ANSA.it
Riferimenti normativi citati: Art. 2051 c.c. – responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, rilevante per immobili, impianti e apparecchi da cui possa originare il danno.; Art. 2043 c.c. – responsabilità aquiliana per fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.; Art. 2050 c.c. – responsabilità per esercizio di attività pericolose, potenzialmente rilevante quando l’evento sia collegato ad attività professionali o organizzate che implichino gestione, lavorazione o interventi su gas o impianti pericolosi.