Dal bar di via Adige un promemoria concreto sul rischio incendio
Nella notte, a Montesilvano, un incendio ha interessato un bar in via Adige. Secondo quanto riportato, le fiamme hanno danneggiato l’ingresso dell’attività, distrutto un’automobile parcheggiata davanti all’edificio e provocato lievi danni a un negozio attiguo. La palazzina è stata evacuata.
La notizia evidenzia un aspetto spesso sottovalutato: un incendio in un locale commerciale raramente resta confinato al solo punto di innesco. Anche quando le fiamme colpiscono una parte limitata dell’attività, gli effetti possono estendersi a veicoli, negozi confinanti, parti comuni condominiali, abitazioni sovrastanti e beni di terzi.
Il danno non riguarda solo ciò che brucia
In un caso come quello di Montesilvano, il primo danno evidente è quello materiale: ingresso, serramenti, vetrine, arredi, impianti, attrezzature e merci possono subire danni diretti. Tuttavia, in un incendio commerciale pesano anche conseguenze meno immediate, come fumo, calore, fuliggine e acqua utilizzata per lo spegnimento.
Questi effetti possono interessare anche locali non direttamente raggiunti dalle fiamme. Un negozio attiguo, ad esempio, può subire danni da fumo o infiltrazioni; un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze può essere distrutta o gravemente compromessa; le parti comuni di una palazzina possono richiedere interventi di messa in sicurezza e ripristino.
A ciò si aggiungono le spese di sgombero, bonifica, smaltimento dei residui, verifiche tecniche e riparazioni. Se il locale o l’edificio risultano temporaneamente inutilizzabili, l’attività può dover sospendere l’apertura al pubblico, con perdita di incassi, maggiori costi organizzativi e possibile riduzione della clientela nel periodo successivo.
Polizze obbligatorie: attenzione a non confondere i piani
La vicenda riguarda un incendio ordinario in un bar. Per questo è importante chiarire che la normativa oggi non prevede, in generale, un obbligo di legge di stipulare una polizza incendio ordinaria per il negozio o il bar. Le coperture incendio, ricorso terzi da incendio, responsabilità civile, rischio locativo e interruzione di attività restano normalmente coperture facoltative, salvo specifici vincoli contrattuali o finanziari.
Esiste però un obbligo assicurativo che può riguardare anche attività commerciali esercitate in forma d’impresa. L’art. 1, commi 101-102 e 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, insieme alla disciplina attuativa, ha introdotto l’obbligo per determinate imprese di assicurare specifici beni aziendali contro i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L’obbligo riguarda imprese con sede legale in Italia e imprese estere con stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. I beni interessati sono, nei limiti previsti dalla disciplina, terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Per piccole e microimprese degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tra cui possono rientrare bar e caffè, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2026; alla data attuale tale termine risulta decorso.
Il mancato adempimento non comporta automaticamente una sanzione pecuniaria generalizzata, ma la normativa prevede che se ne tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche in relazione a eventi calamitosi e catastrofali.
Responsabilità possibili nei casi analoghi
Per eventi simili, l’accertamento tecnico della causa dell’incendio è centrale. Occorre capire il punto di innesco, i beni coinvolti, la disponibilità degli impianti e se l’evento fosse prevedibile o evitabile.
In termini generali, può sorgere una responsabilità del gestore o titolare dell’attività se l’incendio deriva da beni, impianti o attrezzature sotto la sua custodia, salvo prova del caso fortuito. Il proprietario dell’immobile può essere coinvolto se il danno è collegato a difetti strutturali o impianti di sua competenza. Il conduttore può rispondere per l’uso del locale e per la manutenzione ordinaria dei beni nella propria disponibilità.
Nei casi analoghi possono essere chiamati in causa anche il condominio, se rilevano parti comuni o impianti comuni, oppure installatori, manutentori e fornitori, se il sinistro dipende da errori tecnici. Se vi fosse un fatto doloso di terzi, la responsabilità dell’autore materiale andrebbe accertata dall’autorità competente.
Prevenzione e coperture da verificare
La prevenzione passa da controlli regolari su impianti elettrici, gas, canne fumarie, cucina, estintori e presidi antincendio. Conservare la documentazione delle manutenzioni è utile sia per ridurre il rischio sia per gestire correttamente un eventuale sinistro.
Sul piano assicurativo, la polizza incendio può intervenire per i danni a fabbricato e contenuto, ma vanno verificati beni assicurati, somme, esclusioni e garanzie accessorie, inclusi fumo, fuliggine e acqua di spegnimento. La garanzia ricorso terzi da incendio è particolarmente rilevante quando, come nella notizia di Montesilvano, sono coinvolti beni di terzi, veicoli parcheggiati o negozi vicini.
Se il bar è in locazione, va controllata la garanzia rischio locativo, collegata ai danni arrecati al locale preso in affitto. Può essere utile anche una copertura per interruzione di attività, perdita di incassi e maggiori costi sostenuti durante una chiusura temporanea.
L’incendio di Montesilvano ricorda che un evento circoscritto può generare conseguenze economiche estese. Conoscere i propri rischi, aggiornare le misure di prevenzione e verificare periodicamente le coperture assicurative con il proprio broker di fiducia è un passaggio essenziale per proteggere continuità e patrimonio dell’attività.
Fonte: ANSA.it
Riferimenti normativi citati: Art. 2051 c.c. – responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, rilevante quando l’incendio derivi da locali, impianti, attrezzature o beni nella disponibilità di un soggetto.; Art. 2043 c.c. – responsabilità aquiliana per fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.; Art. 1, commi 101-102, legge 30 dicembre 2023, n. 213 – obbligo per determinate imprese di stipulare coperture assicurative per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali; norma rilevante per il profilo assicurativo dell’attività, ma non come obbligo generale di polizza incendio ordinaria.