Dal sottopasso allagato ai crolli: cosa insegna l’ondata di maltempo
La notizia riportata da ANSA descrive una forte ondata di maltempo che ha colpito diverse aree del Nord e del Centro Italia. A Latisana, in provincia di Udine, una donna è morta in un sottopasso allagato. Nella Bergamasca sono state segnalate auto ribaltate e strade invase dall’acqua, mentre a Milano il Lambro ha temporaneamente superato gli argini ed è crollato il controsoffitto dell’aula bunker. Nel Grossetano, infine, si sono verificute cadute di alberi.
La cronaca riunisce in poche righe molti dei rischi tipici degli eventi atmosferici intensi: allagamenti rapidi, esondazioni, danni alla viabilità, cedimenti di parti di edificio e caduta di alberature. Non si tratta solo di danni materiali. In casi estremi, come mostra il decesso nel sottopasso, il rischio riguarda prima di tutto la sicurezza delle persone.
Un evento atmosferico può generare danni molto diversi
Un sottopasso allagato, una strada impraticabile, un fiume che supera gli argini o un controsoffitto che cede sono situazioni diverse, ma hanno un elemento comune: la vulnerabilità di infrastrutture, edifici e attività economiche di fronte a fenomeni meteorologici intensi.
Le conseguenze economiche possono essere immediate. Veicoli danneggiati dall’acqua o da oggetti trasportati dal vento, locali commerciali invasi dal fango, impianti elettrici compromessi, merci inutilizzabili, macchinari fermi, arredi da sostituire. A questi si aggiungono i costi di bonifica, asciugatura, sgombero, messa in sicurezza e ripristino.
Per le imprese, il danno diretto ai beni è solo una parte del problema. Un’attività può dover sospendere la produzione o la vendita, sostenere maggiori costi per trasferirsi temporaneamente, perdere fatturato o subire ritardi contrattuali. Anche la gestione del sinistro ha un costo: perizie, consulenze tecniche, assistenza legale e rapporti con assicuratori o amministrazioni.
L’obbligo di copertura catastrofale per molte imprese
Eventi come alluvioni, inondazioni ed esondazioni richiamano anche un obbligo normativo oggi rilevante per molte aziende. L’art. 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, insieme al regolamento attuativo e alle successive modifiche, ha introdotto per determinate imprese l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni materiali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L’obbligo riguarda, in termini generali, le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle imprese, che impiegano per l’attività beni rientranti nel perimetro normativo. Sono interessati beni come fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Gli eventi considerati comprendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni sul territorio nazionale.
È importante distinguere questa copertura da una normale polizza di responsabilità civile verso terzi. La polizza catastrofale obbligatoria tutela i beni aziendali dell’impresa contro determinati danni diretti; non serve, di per sé, a coprire richieste risarcitorie avanzate da terzi.
Le scadenze variano in base alla dimensione e alla categoria dell’impresa: grandi imprese, medie imprese, micro e piccole imprese, alcune attività turistico-ricettive o di somministrazione, pesca e acquacoltura seguono termini differenti previsti dalla disciplina vigente e dalle proroghe. Il mancato adempimento non comporta una sanzione pecuniaria generalizzata per la sola mancata stipula, ma può incidere sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi.
Responsabilità possibili nei casi analoghi
Di fronte a un sottopasso allagato, a una strada invasa dall’acqua, a un edificio danneggiato o ad alberi caduti, la responsabilità non può essere desunta automaticamente dall’evento. Nei casi analoghi, tuttavia, possono sorgere valutazioni giuridiche sulla custodia e manutenzione dei beni.
In astratto, il custode di una strada, di un sottopasso, di una rete di drenaggio, di un edificio o di un’area alberata può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo prova del caso fortuito. Il proprietario di un edificio può essere coinvolto se il danno deriva da rovina, cedimento o distacco collegati a difetto di manutenzione o vizio costruttivo.
Anche enti pubblici, concessionari, imprese appaltatrici, manutentori, progettisti o direttori lavori possono essere coinvolti quando emergano elementi tecnici causalmente rilevanti. L’eccezionalità e imprevedibilità dell’evento meteorologico, così come il comportamento del danneggiato, possono incidere sull’accertamento del nesso causale e sull’eventuale risarcimento.
Prevenire significa conoscere i punti vulnerabili
La prevenzione non elimina il maltempo, ma può ridurre l’impatto dei danni. Per aziende, condomìni, proprietari e gestori di immobili è essenziale documentare manutenzioni periodiche su tetti, grondaie, controsoffitti, alberature, griglie, tombini, pompe di sollevamento e sistemi di drenaggio.
Per le attività economiche è utile verificare la continuità operativa: dove spostare temporaneamente merci o attrezzature, come proteggere impianti e archivi, quali procedure seguire in caso di allerta meteo o impossibilità di accesso ai locali.
Il ruolo delle coperture assicurative
Le polizze possono avere un ruolo decisivo, ma vanno lette prima del sinistro. Per fabbricati, aziende e condomìni occorre verificare se siano incluse garanzie per eventi atmosferici, alluvione, inondazione, esondazione, danni da acqua, caduta alberi e fenomeni naturali, con attenzione a franchigie, scoperti, sottolimiti ed esclusioni.
Per i veicoli può essere rilevante la garanzia eventi naturali, se comprende allagamento, grandine, caduta alberi o danni da oggetti spinti dal vento. Per le imprese, la copertura di business interruption può intervenire, se prevista, per perdita di fatturato, maggiori costi e fermo attività, secondo le condizioni contrattuali.
La vicenda richiamata dalla cronaca mostra quanto un evento atmosferico possa colpire persone, beni, infrastrutture e attività economiche nello stesso momento. Conoscere i propri rischi, aggiornare i valori assicurati e verificare periodicamente le coperture insieme al proprio broker di fiducia è una scelta di gestione prudente, non un adempimento da rimandare al giorno dell’emergenza.
Fonte: ANSA.it
Riferimenti normativi citati: Art. 2051 c.c. – responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, rilevante per strade, sottopassi, reti di drenaggio, immobili e alberature.; Art. 2053 c.c. – responsabilità del proprietario per rovina di edificio o altra costruzione, salvo prova che la rovina non dipenda da difetto di manutenzione o vizio di costruzione.; Art. 1, commi 101-102, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – obbligo per determinate imprese di stipulare polizze a copertura dei danni a beni aziendali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali e rilevanza dell’inadempimento per contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.