Responsabilità medica, al paziente l’onere della prova

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(di Barbara Gobbi – Il Sole 24 Ore)

Approvato ieri al senato il Ddl sulla gestione del rischio clinico. Ora tocca alla Camera. Il professionista è tutelato dalle linee guida dell’Istituto superiore di sanità

Maggiore tutela del cittadino e riequilibrio del rapporto medico-paziente. Questo il doppio binario su cui si muove il disegno di legge sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari – licenziato ieri dall’aula del Senato con 168 “sì”, 8 voti contrari e 35 astensioni – e rinviato in seconda lettura alla Camera. Un passaggio che si preannuncia rapido: dopo anni di stand-by, l’iter del provvedimento ha ricevuto un’accelerazione. La fuga delle assicurazioni dal settore sanitario per l’alto rischio contenzioso – ma il 98% dei procedimenti avviati finisce su un binario morto –, i costi stellari (circa 10 miliardi di euro) attribuiti alla medicina difensiva e l’esigenza di gestire il rischio clinico: questi i motivi dello sprint al Senato, benedetto dai camici bianchi e dalla stessa ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Che ieri ha battezzato il Ddl come «un importante passo in avanti per il sistema sanitario del Paese».

La gestione del rischio

Peccato che l’attuazione della legge dovrà avvenire a costo zero, malgrado gli adempimenti a cui sono chiamate le strutture, sanitarie o sociosanitarie e le regioni. Perché la sicurezza delle cure diventi effettivamente parte costitutiva del diritto alla salute, così come detta l’articolo 1, andrà costruita ex novo una protezione articolata. A partire dall’attivazione in ogni regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, deputato alla raccolta dei dati su rischi ed eventi avversi e su cause, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso. Informazioni da trasmettere all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istituire con decreto del ministero della Salute. L’Osservatorio dovrà anche individuare progetti per la sicurezza delle cure e per la formazione del personale.

A tutela del paziente, la direzione sanitaria avrà solo sette giorni di tempo per trasmettere la documentazione sanitaria richiesta dall’interessato. Ancora: scatta l’obbligo di pubblicare sui siti internet delle strutture sanitarie i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni.

La responsabilità professionale

L’altro pilastro del Ddl 2224 è la revisione della responsabilità professionale. In ambito penale, è esclusa la punibilità – circoscritta in ogni caso, per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali, alla colpa grave – nei casi in cui il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità. Ciò comporta l’inversione dell’onere della prova che non sarà più a carico del sanitario ma del paziente stesso. Anche in sede di determinazione del risarcimento del danno, il giudice terrà conto dell’eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto a linee guida “bollinate”.

In ambito civilistico, si conferma come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie. Resta poi configurata come “contrattuale” la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista). Assume invece natura extracontrattuale la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, sempre per danni che derivino da condotte dolose o colpose. Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico, contenute nel Ddl Concorrenza, al momento nelle secche parlamentari.

Il Ddl introduce l’obbligo assicurativo per tutti. Si conferma la copertura assicurativa per ogni struttura pubblica o privata, anche per danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. I dipendenti dovranno stipulare una polizza contro eventuali azioni di rivalsa. Si conferma l’obbligo di assicurazione in capo ai liberi professionisti. «Una rete a maglie strette – è il commento del relatore al Senato, Amedeo Bianco (Pd) – mirata a garantire una tutela adeguata a tutti gli attori del processo di cura». Una tutela che passa anche per lo “sminamento” del contenzioso: ogni azione di risarcimento dovrà prima passare per un tentativo obbligatorio di conciliazione, cui sono chiamate anche le compagnie assicurative.

Nei casi di insolvenza, infine, un Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria offrirà una ciambella di salvataggio.

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