Cancello automatico difettoso

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il condominio risarcisce i danni all’auto anche se il proprietario sapeva del guasto

L’impianto automatico è sottoposto alle direttive UE e il condomino è ‘consumatore’ che va tutelato. Ente di gestione responsabile ex artt. 2051 e 2043 c.c.

Cancello automatico difettoso, brutta batosta per il condomino che subisce danni al proprio veicolo a causa della chiusura asimmetrica dell’impianto.

A doverlo risarcire è il condominio, responsabile a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c.: nonostante l’acclarato pericolo di malfunzionamento, infatti, il gestore ha continuato a far funzionare il cancello guasto considerando improbabile l’ipotesi di un sinistro che, invece, è avvenuto.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Trento nella sentenza n. 316/2015 (giudice Orpello).

Il magistrato ha rilevato la responsabilità dell’ente di gestione per il danno provocato all’auto in manovra di un proprietario.

L’apparato automatico presentava un malfunzionamento laddove un’anta del cancello rimaneva aperta mentre l’altra chiusa: giustificato, dunque, fare affidamento nella stabilità della posizione del cancello, non sospettando che la struttura fosse, invece, ancora in movimento.

Ed è per questo motivo che la manovra in cortile effettuata dal condomino, neppure salvato dalle fotocellule, si risolve con un danneggiamento a causa della struttura automatizzata.

Tale impianto, chiarisce il giudice, è sottoposto alla direttiva europea macchine e quindi il proprietario esclusivo di un appartamento nel condominio va considerato quale consumatore e gli viene riconosciuto un “elevato livello di tutela” dal Codice del consumo.

Non è abnorme la consentita manovra di retromarcia effettuata dall’automobilista poi rimasto schiacciato dal cancello in chiusura, pertanto non assume rilievo alcuno la delibera dell’assemblea condominiale che sceglie di non indennizzarlo.

Il proprietario del veicolo potrà infatti agire per tutelare la propria pretesa risarcitoria entro i termini ordinari di prescrizione.

In tal senso, non assume alcuna rilevanza la circostanza che ad effettuare la manovra coinvolta nel sinistro sia stato un condomino, quindi una persona a conoscenza delle anomalie di funzionamento dell’impianto automatico: anzi, secondo il giudice ciò denota a fortiori il potenziale pericolo, tanto più per chi è del tutto estraneo, allorché si ha una parziale visuale di esso.

L’ente di gestione dovrà provvedere a risarcire il condomino per 2.800 euro a titolo di danni, che dovrà coprire l’assicurazione: la somma, tuttavia, sarebbe potuta essere ancora maggiore se la parte avesse provveduto a fornire anche la fattura del carrozziere con bonifico e delle immagini più chiare del danneggiamento, senza invece limitarsi ad una valutazione di parte.

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